IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il
riordinamento   della  struttura  organizzativa  delle  articolazioni
centrali  e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
di  cui  all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge
1o aprile 1981, n. 121;
  Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 26 febbraio
  2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 marzo 2001;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1
                      (Oggetto del regolamento)

   1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura
organizzativa  delle  articolazioni  periferiche dell'amministrazione
della pubblica sicurezza nelle duali opera il personale della Polizia
di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti
di dipendenza delle articolazioni periferiche.
   2.  L'ordinamento  centrale  dell'amministrazione  della  pubblica
sicurezza  e'  disciplinato  dalle  disposizioni della legge 1 aprile
1981,  n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre
disposizioni   di   legge   in   materia,  anche  relativamente  alle
attribuzioni  del  Ministro  dell'interno  -  Autorita'  nazionale di
pubblica  sicurezza  ed  alle attribuzioni e compiti del dipartimento
della pubblica sicurezza.
   3.  Restano,  altresi',  ferme  le  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di
Stato  all'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e le relative
funzioni,  ivi  comprese  quelle  inerenti alle qualita' di autorita'
provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di
pubblica sicurezza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  6 della legge 31 marzo 2000, n.
          78, e' riportato in note alle premesse.

          Note alle premesse:
              - L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari."
              -  Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia):
              "Art.   6  (Disposizioni  per  l'amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
          polizia  e  delle  Forze  armate).  - 1. Con regolamento da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400,  e'  determinata  la  struttura
          organizzativa  delle  articolazioni  centrali e periferiche
          dell'amministrazione   della   pubblica  sicurezza  di  cui
          all'art.  31,  primo  comma, numeri da 2) a 9), della legge
          1o aprile   1981,   n.   121,  nei  limiti  degli  ordinari
          stanziamenti   di  bilancio  e  delle  dotazioni  organiche
          complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
                a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
          interesse dell'azione amministrativa;
                b) articolazione  degli uffici per funzioni omogenee,
          anche  attraverso  la  diversificazione  fra  strutture con
          funzioni  finali  e  quelle  con  funzioni strumentali o di
          supporto;
                c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
          funzioni  di  direzione  e  controllo, con riferimento alla
          funzione   di  cui  all'art.  4,  numero  3),  della  legge
          1o aprile   1981,   n.   121,  secondo  coerenti  linee  di
          dipendenza gerarchica o funzionale;
                d) flessibilita'  organizzativa,  da conseguire anche
          con atti amministrativi.
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  prevede  le
          corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
          istituti   individuati   e   quelle   previgenti,   nonche'
          l'abrogazione,  con effetto dalla data di entrata in vigore
          delle   norme   regolamentari,   delle  disposizioni  degli
          articoli 31 e 34 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
              3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di cui al presente articolo, la lettera a) del
          secondo  comma  dell'art.  3 della legge 1o aprile 1981, n.
          121, e' sostituita dalla seguente:
              "Art.  3.  Identico.  "a)  dal  personale  addetto agli
          uffici  del  dipartimento  della pubblica sicurezza ed agli
          altri  uffici,  istituti  e  reparti  in  cui  la stessa si
          articola; .
              4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
                d)  assicurare  criteri  omogenei  di valutazione per
          l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.
              5.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore dei
          regolamenti  di  cui  al comma 4, sono abrogate le seguenti
          disposizioni:
                a) gli  articoli  47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge
          1o aprile 1981, n. 121;
                b)   il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          25 ottobre 1981, n. 738;
                c)  gli  articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983,
          n. 212, e successive modificazioni;
                d) l'art. 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;
                e) l'art.  41  del  regolamento approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
                f) l'art.  6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15,
          28,  31  e  33  del decreto del Presidente della Repubblica
          30 aprile  1987,  n.  240, come modificati dall'art. 10 del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
                g) il  capo  III  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991, n. 78, e successive modificazioni;
                h) il  capo  III  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991, n. 79;
                i) l'art.  33,  commi  2,  3,  4  e  5,  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                l)  l'art.  3  del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
          554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996, n. 653;
                m) l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 31, primo
          comma,   della   legge   1o aprile   1981,  n.  121  (Nuovo
          ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
              "Art.  31. - L'amministrazione della pubblica sicurezza
          e' articolata in:
                1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
                2)   questure,   uffici  provinciali  articolati  con
          l'organizzazione  e  con  le dotazioni di personale e mezzi
          stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
                3)   ispettorati   ed  uffici  speciali  di  pubblica
          sicurezza  privi di competenza territoriale aventi speciali
          compiti   di  protezione  e  di  vigilanza  istituiti,  ove
          effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le
          dotazioni  di  personale  e mezzi stabiliti con decreto del
          Ministro dell'interno;
                4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo
          richiedano   e   alle   dipendenze   delle   questure,  con
          l'organizzazione  e  con  le dotazioni di personale e mezzi
          stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le
          autorita' provinciali di pubblica sicurezza;
                5)   posti  di  polizia  distaccati,  istituiti  alle
          dipendenze  delle  questure,  per esigenze particolari o di
          carattere   temporaneo,   con  l'organizzazione  e  con  le
          dotazioni  di  personale  e mezzi stabilite con decreto del
          capo   della   polizia-direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza,  sentite  le  autorita'  provinciali di pubblica
          sicurezza;
                6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento
          della   pubblica  sicurezza  per  le  esigenze  di  polizia
          stradale,   ferroviaria,   postale   e  di  frontiera,  con
          l'organizzazione  e  con  le dotazioni di personale e mezzi
          stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le
          autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti;
                7)  reparti  mobili,  istituiti  alle  dipendenze del
          dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione
          e  con  le  dotazioni  di  personale  e mezzi stabilite con
          decreto del Ministro dell'interno;
                8)  istituti  di  istruzione,  presso il dipartimento
          della  pubblica  sicurezza,  per le esigenze di istruzione,
          addestramento   e  perfezionamento  del  personale  secondo
          l'ordinamento stabilito nel capo IV;
                9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo,
          reparti   la   cui   costituzione  deriva  da  esigenze  di
          inquadramento,  operative e di gestione ed assistenza anche
          sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo,
          centri  di  raccolta  di  materiali e mezzi, nonche' centri
          telecomunicazioni,     centri     motorizzazione,    centri
          elettronici   e   meccanografici   a   livello   nazionale,
          interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del
          dipartimento  della  pubblica  sicurezza anche per esigenze
          generali   di  supporto  del  Ministero  dell'interno,  con
          l'organizzazione  e  con  le dotazioni di personale e mezzi
          stabilite   con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Per
          specifiche  attivita' di polizia investigativa, giudiziaria
          e  di  pubblica  sicurezza,  possono  essere stabilite, con
          decreto  del  Ministro dell'interno, forme di coordinamento
          regionale   e   interregionale.   Le   strutture  sanitarie
          esistenti   presso  il  Ministero  dell'interno  conservano
          l'attuale destinazione funzionale.".
              -  Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca:
          "Riordino  dei  ruoli  del  personale direttivo e dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78".
              -  Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
          "Disposizioni   in  materia  di  rapporto  di  impiego  del
          personale  della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
          della legge 28 luglio 1999, n. 266".
              -  Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca:
          "Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
          direttivo della Polizia di Stato".
              -  Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a norma dell'art. 2, della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".

          Nota all'art. 1:
              -  Per  l'argomento della legge 1o aprile 1981, n. 121,
          vedi nelle note alle premesse.